Il Ministero della Salute in collaborazione con la Protezione Civile ha realizzato un simpatico gadget o meglio volantino stampabile dal pc di casa, da appendere alla porta d'ingresso per ribadire al vicinato che è necessario rispettare le indicazioni del Governo per arginare il contagio da Coronavirus.
Benvenuti a questo nuovo approfondimento dove vedremo quali sono le gravi irregolarità che possono determinare la revoca dell'amministratore prima della scadenza del suo mandato. Come accennato in precedenza esistono una serie di gravi irregolarità dettagliate nel codice civile, cercherò di elencarle dalla più grave a quella meno grave. l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale annuale entro centottanta giorni; il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore; la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea; non riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni; non compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio; la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini; la mancata o tardiva esecuzione degli adempimenti fiscali; la noncuranza della tenuta del registro di anagrafe condominiale, del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità; non conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio; qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva; l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata; la mancanza affissione sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore; il rifiuto a fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso. Ci tengo a precisare che il codice civile ritiene tutte gravi irregolarità senza specificare un ordine d'importanza. L'ordinamento esposto è una mia personale interpretazione per favorire una lettura più agevole. Ogni caso va obbiettivamente valutato per poter agire di conseguenza. Per ogni dubbio o per una consulenza nel valutare se sia possibile revocare il vostro amministratore potete contattarmi al numero 06 9293 7956 o inviare un messaggio a info@apirusso.it
Come tutto ciò che riguarda le decisioni condominiali è l'assemblea che nomina o revoca un amministratore. Per essere valide, le delibere devono essere approvate con un numero di voti rappresentati dalla maggioranza degli intervenuti (n. condomini presenti o delegati) che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio (di solito 500 millesimi). È bene notare che l'amministratore deve specificare analiticamente l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta, ordinaria e straordinaria, pena la nullità della nomina stessa. Va chiarito inoltre, che l'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata, questo vuol dire che se alla scadenza dell'anno non si provvede alla nomina di un nuovo amministratore e si consente che il precedente continui ad esercitare le sue funzioni questi conserva i propri poteri finché non viene sostituito in virtù di una tacita conferma, anche noto come "regime di prorogatio". Ma cosa accade se si vuole revocare un amministratore inadempiente senza riuscire a raggiungere il quorum deliberativo? Esistono casi di gravi irregolarità, dove in mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria che in caso di accoglimento della domanda provvede alla revoca. Il ricorrente avrà titolo di richiedere, nei confronti del condominio ovvero dell'amministratore revocato, il rimborso delle spese legali. È doveroso raccomandare di seguire questa procedura solo come ultima chance, si consiglia sempre di sensibilizzare tutti i partecipanti al condominio a raggiungere il quorum necessario alla revoca con delibera assembleare. E se l'amministratore si rifiuta di convocare un'assemblea per la sua revoca? Anche in questo caso si rientra nelle gravi irregolarità e i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per revocare il mandato all'amministratore.
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