Autore: Alessandro Russo
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14 gennaio 2019
Come tutto ciò che riguarda le decisioni condominiali è l'assemblea che nomina o revoca un amministratore. Per essere valide, le delibere devono essere approvate con un numero di voti rappresentati dalla maggioranza degli intervenuti (n. condomini presenti o delegati) che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio (di solito 500 millesimi). È bene notare che l'amministratore deve specificare analiticamente l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta, ordinaria e straordinaria, pena la nullità della nomina stessa. Va chiarito inoltre, che l'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata, questo vuol dire che se alla scadenza dell'anno non si provvede alla nomina di un nuovo amministratore e si consente che il precedente continui ad esercitare le sue funzioni questi conserva i propri poteri finché non viene sostituito in virtù di una tacita conferma, anche noto come "regime di prorogatio". Ma cosa accade se si vuole revocare un amministratore inadempiente senza riuscire a raggiungere il quorum deliberativo? Esistono casi di gravi irregolarità, dove in mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria che in caso di accoglimento della domanda provvede alla revoca. Il ricorrente avrà titolo di richiedere, nei confronti del condominio ovvero dell'amministratore revocato, il rimborso delle spese legali. È doveroso raccomandare di seguire questa procedura solo come ultima chance, si consiglia sempre di sensibilizzare tutti i partecipanti al condominio a raggiungere il quorum necessario alla revoca con delibera assembleare. E se l'amministratore si rifiuta di convocare un'assemblea per la sua revoca? Anche in questo caso si rientra nelle gravi irregolarità e i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per revocare il mandato all'amministratore.